SVIZZERA
(Costituzione del 18 aprile 1999)
Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale.
1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione.
2 Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.
Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale
1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione. 2 L’iniziativa popolare per la revisione parziale può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.
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